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Stock option deducibili al momento dell'assegnazione.

  • Immagine del redattore: Avv. Camilla Bozzo
    Avv. Camilla Bozzo
  • 8 gen
  • Tempo di lettura: 1 min

Dopo gli svariati contrasti giurisprudenziali e dubbi interpretativi, finalmente il disegno di legge di Bilancio 2025 inserisce il un nuovo comma 6-bis nell’ art. 95 TUIR al fine di regolamentare la deducibilità dal reddito d’impresa degli accantonamenti degli oneri connessi a piani di stock option. 


In estrema sintesi tale norma, colmando il precedente vuoto normativo, espressamente prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali i componenti negativi imputati a conto economico in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con propri strumenti rappresentativi di capitale ovvero con azioni di altre società del gruppo (giusto il disposto dell’IFRS 2) sono deducibili al momento dell’assegnazione dei predetti strumenti e non più all’atto dell’imputazione (anticipata) a conto economico del costo relativo. 


Inoltre, è ora regolamentato anche il periodo d’imposta di riconoscimento dell’incremento del valore fiscale della partecipata nel bilancio della controllante in caso di stock option di gruppo.



Qui sotto un articolo di approfondimento sul punto.



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